Menù di navigazione

Legge regionale 4 giugno 2019, n. 29

Le case della salute. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 giugno 2019

Art. 2
Casa della salute: definizione. Inserimento dell’articolo 71 vicies semel nella l.r. 40/2005
1. Nel capo III ter del titolo V dopo l’articolo 71 vicies della l.r. 40/2005 , è inserito il seguente:
Art. 71 vicies semel - Casa della salute: definizione
1. La casa della salute è una struttura polivalente che opera nell’ambito della zona-distretto, facente parte integrante dell’organizzazione del servizio sanitario regionale.
2. Le attività della casa della salute sono inserite, in linea con la programmazione aziendale e coerentemente con l’analisi dei bisogni, nella programmazione di zona-distretto.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.