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Legge regionale 31 maggio 2019, n. 27

Rideterminazione dei vitalizi regionali in attuazione Sito esternodella l. 145/2018 . Modifiche alla l.r. 3/2009.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 31 maggio 2019

Art. 7
Misura massima dell’assegno vitalizio rideterminato. Inserimento dell’articolo 10 novies nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 10 octies della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
Art. 10 novies - Misura massima dell’assegno vitalizio rideterminato
1. Dall’entrata in vigore del presente capo la misura dell’assegno vitalizio antecedente alla rideterminazione con il metodo di calcolo contributivo di cui agli articoli 18 e 27 costituisce l’importo massimo erogabile a seguito della rideterminazione e termine di paragone per la determinazione delle clausole di salvaguardia di cui all’articolo 10 decies.
2. I commi 1, 3 bis, 4, 5 e 6 dell’articolo 18 e il comma 4 dell’articolo 27 sono abrogati.
3. I commi 5 e 6 dell’articolo 18 continuano ad essere applicati ai fini del comma 1 e dell’articolo 10 septies.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.