Legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 11 gennaio 2019
Art. 70
Disposizioni per la pianificazione intercomunale. Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 65/2014
1. Il comma 6 dell'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) è sostituito dal seguente:
“
6. Qualora la proposta di piano strutturale intercomunale preveda trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegni di suolo non edificato, l’ente responsabile dell’esercizio associato richiede alla Regione la convocazione della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25 alla quale partecipano la Regione, la provincia, la città metropolitana, l’ente responsabile dell’esercizio associato e i comuni associati, nonché, su indicazione della Regione, i legali rappresentanti dei comuni eventualmente interessati dagli effetti territoriali derivanti dalle previsioni. La conferenza decide a maggioranza dei presenti entro sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione.
”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della l.r. 3/2019, articolo che modifica la l.r. 38/2007.
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della l.r. 3/2019.
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della l.r. 3/2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.