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Legge regionale 16 aprile 2019, n. 18

Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019

Art. 9 bis
Elenco degli operatori economici della Giunta regionale(2)

Articolo inserito con l.r. 28 febbraio 2023, n. 6, art. 1.

1. Al fine di garantire la semplificazione della disciplina per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza, nonché della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, è istituito l’elenco degli operatori economici della Giunta regionale, articolato per soglie d’importo e categorie di lavorazioni.
2. La Regione provvede ad assicurare il supporto tecnico e amministrativo per la costituzione, gestione e aggiornamento dell’elenco di cui al comma 1.
3. L’elenco di cui al comma 1 è utilizzato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per i lavori pubblici nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti, salvo il ricorrere di particolari situazioni specificamente motivate ovvero qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura della prestazione o altri elementi puntualmente indicati non ne consentano l’utilizzo. Resta ferma la facoltà di ricorrere alle procedure di gara pubblica, nel rispetto del principio di semplificazione delle procedure per l’affidamento dei contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, del principio di proporzionalità nonché dei principi di economicità e di efficacia.
4. L’elenco di cui al comma 1 è utilizzato dalla Giunta regionale, dagli enti dipendenti, dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario regionale. Il Consiglio regionale, nel rispetto della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) può utilizzare il medesimo elenco, previa richiesta e secondo le modalità di cui al comma 6.
5. L’elenco di cui al comma 1 può, altresì, essere utilizzato dagli enti locali, dai loro consorzi, unioni ed associazioni e dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché dalle amministrazioni aggiudicatrici del territorio regionale, previa richiesta e secondo le modalità di cui al comma 6.
6. Per le finalità di cui al comma 1 ed in conformità all’articolo 9, la Giunta regionale, con deliberazione, approva le modalità di costituzione, gestione e aggiornamento dell’elenco di cui al comma 1, nonché le modalità di utilizzo del medesimo elenco da parte dei soggetti di cui ai commi 4 e 5, al fine di:
a) evitare la moltiplicazione degli adempimenti ed il conseguente aggravio per gli operatori economici;
b) assicurare l’assolvimento del principio di rotazione mediante lo scorrimento dell’elenco stesso.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con sentenza n. Sito esterno98 del 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell'articolo 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 febbraio 2023, n. 6, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.