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Legge regionale 16 aprile 2019, n. 18

Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019

Art. 6
Valutazione dell’offerta. Elementi premianti
1. Le stazioni appaltanti, nella definizione degli elementi di valutazione dell’offerta e in relazione alle caratteristiche dell’appalto, possono tenere conto dei seguenti elementi:
a) misure di agevolazione per la partecipazione delle micro e piccole imprese ed effetti in termini di crescita e sviluppo occupazionale;
b) negli appalti che comportano l’impiego diretto di lavoratori, misure per l’inserimento lavorativo di lavoratori con disabilità assunti oltre gli obblighi previsti dalla Sito esternol. 68/1999 , lavoratori con oltre ventiquattro mesi di anzianità di disoccupazione e lavoratori in cassa integrazione.
2. Nelle procedure di affidamento di servizi, le stazioni appaltanti, oltre a quanto disposto al comma 1, nella definizione degli elementi di valutazione dell’offerta e in relazione alle caratteristiche dell’appalto, possono tenere conto anche dei seguenti elementi:
a) misure dirette a favorire il riassorbimento del personale impiegato dall’appaltatore uscente;
b) mantenimento dei diritti, dell’anzianità di servizio, del regime giuridico e delle condizioni retributive di provenienza dei lavoratori impiegati dall’appaltatore uscente.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con sentenza n. Sito esterno98 del 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell'articolo 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 febbraio 2023, n. 6, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.