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Legge regionale 16 aprile 2019, n. 18

Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ed in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera g);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);


Viste le linee guida ANAC n. 4/2016 (Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici), approvate dall’Autorità nazionale anticorruzione con deliberazione 26 ottobre 2016, n. 1097;


Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);


Considerato quanto segue:


1. Gli appalti pubblici svolgono un ruolo strategico in quanto rappresentano una leva fondamentale per sostenere l’economia, dare opportunità alle imprese, mantenere e creare buona occupazione;


2. A seguito del riordino delle funzioni delegate alle province, in attuazione della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014 n. 56 ), con particolare riferimento alla viabilità e alla difesa del suolo, la Regione Toscana ha aumentato notevolmente l’impegno nella gestione diretta per l’affidamento di lavori pubblici, che si è aggiunto al già rilevante ruolo nell’acquisizione di beni e servizi anche come soggetto aggregatore;


3. La Regione Toscana, al fine di fare fronte al maggiore impegno richiesto nella gestione diretta per l’affidamento di lavori pubblici, di cui al punto 2, con la legge regionale 6 agosto 2018, n. 46 (Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla l.r. 38/2007 ) ha previsto misure di semplificazione per lo svolgimento delle procedure di gara, coniugando il principio di concorrenza con la tempestività ed economicità delle procedure;


4. La Regione Toscana promuove la qualità del lavoro e la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi e, a tal fine, ha stipulato protocolli d’intesa per gli affidamenti in ambito socio-sanitario e un protocollo d’intesa con ANCI Toscana, CGIL, CISL, UIL, ANCE Toscana, Confcooperative Toscana, Legacoop Toscana, AGCI Toscana, CNA Toscana, Confartigianato Edilizia Toscana;


5. Per contrastare fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale negli appalti di lavori occorre garantire, in fase di esecuzione dei lavori e con la collaborazione delle Casse edili, che il documento unico di regolarità contributiva sia comprensivo della verifica della congruità dell’incidenza della manodopera relativamente al cantiere relativo all’esecuzione dell’appalto;


6. Per tutelare la stabilità occupazionale del personale impegnato nei vari contratti d’appalto di servizi occorre individuare, in aggiunta ai contratti nazionali che già lo prevedono, misure dirette a favorire il riassorbimento del personale impiegato dall’appaltatore uscente;


7. Al fine di agevolare la partecipazione alle gare delle micro e piccole imprese e di imprese “start up”, occorre prevedere l’inserimento di specifici criteri premianti nella valutazione delle offerte, nonché rafforzare l’onere motivazionale a carico delle stazioni appaltanti del territorio regionale nel caso in cui non si proceda alla suddivisione in lotti negli affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria;


8. Per l’affidamento di contratti di lavori di cui all’Sito esternoarticolo 36, del d.lgs. 50/2016 , sono previste modalità differenziate e semplificate in relazione all’oggetto del contratto e all’importo, demandando all’ANAC la definizione, mediante linee guida, delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;


9. Le linee guida ANAC prevedono che le stazioni appaltanti, nel rispetto del proprio ordinamento, disciplinino le modalità di conduzione delle indagini di mercato e quelle per la costituzione e revisione degli elenchi di operatori, eventualmente distinte per fasce di importo, e i criteri di scelta dei soggetti da invitare, tenendo conto dei principi di proporzionalità e adeguatezza;


10. In questa ottica, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici e al fine di supportare le stazioni appaltanti che intendono dotarsi di elenchi, favorendo conseguentemente una opportuna omogeneità, si demanda alla Giunta regionale l’adozione di uno schema di regolamento per la disciplina delle modalità di costituzione, gestione e aggiornamento degli elenchi degli operatori economici;


11. Nei casi in cui non si proceda mediante l’utilizzo degli elenchi, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell’azione amministrativa in relazione alle finalità e all’importo dell’affidamento, si prevede quindi la facoltà, per la Regione e per le stazioni appaltanti individuate dalla presente legge, di effettuare il sorteggio degli operatori economici da invitare alla presentazione di offerta nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse risulti particolarmente elevato;


12. Al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni e, al contempo, per rispondere all’esigenza di semplificare le procedure, il sorteggio è svolto con modalità informatizzata, avvalendosi della piattaforma per la gestione telematica dei contratti pubblici START (Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana);


13. In conformità ai principi contenuti nella direttiva 2014/24/UE finalizzati a facilitare la massima partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici, è opportuno prevedere che, nelle procedure che per importo e localizzazione degli interventi presentano interesse meramente locale, vi sia per le stazioni appaltanti la possibilità di garantire, mediante la procedura informatizzata, la presenza tra i soggetti da consultare di operatori economici aventi sede legale e operativa nel territorio regionale;


14. Occorre rafforzare il ruolo dell’Osservatorio regionale sui contratti pubblici, istituito con la l.r. 38/2007 , al fine di garantire il monitoraggio degli appalti pubblici del territorio regionale anche con riferimento alle procedure svolte in aggregazione e centralizzazione delle committenze;


15. È quindi necessario prevedere alcune modifiche alla l.r. 38/2007 , anche per adeguarla al quadro normativo in materia di appalti pubblici, a seguito dell'entrata in vigore del Sito esternod.lgs. 50/2016 ;


16. Resta fermo quanto previsto dalla l.r. 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e dalla l.r. 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana) per gli aspetti afferenti agli affidamenti dalle stesse disciplinate;


17. Al fine di consentire una rapida operatività delle disposizioni previste dalla presente legge, è infine necessario disporne l’entrata in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con sentenza n. Sito esterno98 del 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell'articolo 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 febbraio 2023, n. 6, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.