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Legge regionale 16 aprile 2019, n. 18

Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019

Art. 2
Ambito soggettivo
1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
a) alla Regione, agli enti e alle agenzie istituiti con legge regionale nonché agli enti parco regionali;
b) agli enti locali, ai loro consorzi, unioni ed associazioni;
c) alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliero universitarie, all’ente per i servizi tecnico-amministrativi (ESTAR);
d) alle aziende pubbliche per i servizi alla persona;
e) alle altre amministrazioni aggiudicatrici, non indicate alle lettere a), b), c) e d), agli enti aggiudicatori ed agli altri soggetti aggiudicatori come definiti dall’articolo 1 e dall’articolo 3, comma 1, lettere f), e g), Sito esternodel d.lgs. 50/2016 , ad esclusione dei soggetti individuati all'Sito esternoarticolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione .
2. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono di seguito unitariamente denominati “stazioni appaltanti”.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con sentenza n. Sito esterno98 del 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell'articolo 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 febbraio 2023, n. 6, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.