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Legge regionale 16 aprile 2019, n. 16

Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla l.r. 62/2018 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi quarto e quinto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto;


Visto l’Sito esternoarticolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 – legge di bilancio 2018);


Visto l’Sito esternoarticolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 – Legge di bilancio 2019);


Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);


Considerato quanto segue:


1. È necessario intervenire sulla l.r. 62/2018 al fine di adeguarla a quanto disposto dallo Stato con la legge . 145/2018 e, in particolare, con l’articolo 1, comma 686, della medesima. Esso modifica il Sito esternodecreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 , di attuazione della Direttiva n. 2006/123/CE (cd. Bolkestein), relativa ai servizi nel mercato interno, escludendo dal campo di applicazione di tale decreto le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;


2. Appare opportuno disciplinare, in conformità alla normativa statale, i requisiti di onorabilità e professionali per l’esercizio delle attività commerciali, nel rispetto del principio di uguaglianza e della tutela del consumatore;


3. È opportuno altresì intervenire su alcune delle disposizioni della l.r. 62/2018 relative all'attività di commercio su aree pubbliche al fine di valorizzarne l’effettivo esercizio e al fine di rendere coerente e coordinato l’assetto sanzionatorio;


4. È necessario prevedere l’entrata in vigore anticipata al fine di assicurare uniformità, da parte degli operatori, nell’interpretazione ed applicazione delle nuove disposizioni.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.