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Legge regionale 21 febbraio 2019, n. 12

Disposizioni in merito ai rimborsi connessi alle procedure di trapianto di organi presso centri trapianto collocati in altre regioni italiane.

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, dell' 1 marzo 2019

Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Toscana, al fine di assicurare un’adeguata assistenza ai soggetti residenti in Toscana, che siano in attesa o abbiano subito un trapianto d'organo presso centri trapianto situati in altre regioni d’Italia, interviene a sostegno degli stessi, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
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Art. 2
Rimborsi per interventi di trapianto effettuati in altre regioni d’Italia
1. Le aziende unità sanitarie locali, secondo modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale, rimborsano ai propri assistiti le spese sostenute per il viaggio e per il vitto e l’alloggio, correlate agli interventi di trapianto di organi, effettuati presso altre regioni d'Italia, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 1.
2. Le aziende unità sanitarie locali provvedono ai rimborsi di cui al comma 1 attraverso la quota di fondo sanitario regionale indistinto, a loro attribuita, determinata annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
3. Le spese di cui al comma 1 sono oggetto di rimborso nel caso in cui occorra effettuare presso altre regioni d’Italia:
a) esami preliminari, tipizzazione, iscrizione in lista;
b) interventi di trapianto e ritrapianto, nonché interventi conseguenti ad eventuali complicanze;
c) controlli successivi.
4. Il rimborso è esteso anche alle spese sostenute da un eventuale accompagnatore per l’intera durata del soggiorno, qualora il soggetto sottoposto alle prestazioni di cui al comma 3 abbia meno di diciotto anni o non sia autosufficiente ai sensi della normativa vigente, nonché qualora la presenza di un accompagnatore sia richiesta sulla base di specifici protocolli del centro trapianti extraregionale.
5. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 4, il rimborso delle spese all'eventuale accompagnatore copre, in relazione alle prestazioni di cui al comma 3, lettera b), esclusivamente il giorno dell’intervento ed i due giorni successivi.
6. Le spese per il viaggio in treno ed in aereo sono rimborsate nella misura massima di euro 150,00 a persona, per ogni tratta.
7. In caso di utilizzo di automezzo privato, il rimborso delle spese di viaggio è calcolato in complessivi euro 0,30 a chilometro, nella misura massima di euro 150,00 per ogni tratta.
8. Per il vitto e alloggio è previsto un rimborso giornaliero:
a) non superiore ad euro 200,00, per il paziente con l'accompagnatore;
b) non superiore ad euro 150,00, per il paziente o per l'accompagnatore.
9. Qualora il soggiorno sia superiore a sei giorni, per il vitto e alloggio è previsto un rimborso:
a) non superiore ad euro 1.000,00 a settimana e non superiore ad euro 143,00 al giorno per frazioni di settimana, per il paziente con l'accompagnatore;
b) non superiore ad euro 800,00 a settimana e non superiore ad euro 114,00 al giorno per frazioni di settimana, per il paziente o per l'accompagnatore.
10. Qualora il trapianto necessiti di sanificazione dell’alloggio fuori regione, sulla base di specifici protocolli del centro trapianti extraregionale, i rimborsi di cui ai commi 8 e 9 ricomprendono anche tali costi.
11. Il rimborso in favore dei soggetti di cui alla presente legge è erogato nei limiti individuati dal presente articolo ed è determinato sulla base di fasce economiche differenziate relative al reddito annuo complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF o al valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo i seguenti criteri:
a) 100 per cento dei costi sostenuti per redditi familiari fiscali o ISEE fino a euro 36.151,98;
b) 50 per cento dei costi sostenuti per redditi familiari fiscali o ISEE tra euro 36.151,99 e euro 70.000,00;
c) 25 per cento dei costi sostenuti per redditi familiari fiscali o ISEE tra euro 70.001,00 e euro 100.000,00.
12. Per i soggetti che hanno meno di diciotto anni di età l’entità del rimborso, nei limiti di cui al presente articolo, è pari al totale delle spese sostenute.
13. Le fasce economiche e le relative percentuali di riduzione di cui al comma 11 sono adeguate con deliberazione della Giunta regionale in conformità alle eventuali variazioni delle fasce economiche previste per la compartecipazione degli utenti alla spesa sanitaria.
14. Il rimborso è riconosciuto anche a favore dell'eventuale donatore vivente nonché del suo eventuale accompagnatore con le stesse modalità e termini previsti dal presente articolo, a prescindere dalle fasce economiche di cui al comma 11.
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Art. 3
Requisiti per ottenere il rimborso
1. I soggetti residenti in Toscana possono richiedere il rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 2 qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
a) la prestazione non sia erogabile in Regione Toscana per assenza di specifico programma di trapianto presso i centri trapianto attivi in ambito regionale;
b) il paziente sia stato iscritto in una lista d'attesa regionale per un tempo superiore allo standard, in analogia con il tempo massimo previsto per procedere al trapianto all'estero, in base alle norme vigenti;
c) il paziente, già iscritto in lista regionale per trapianto renale, usufruisca della possibilità di effettuare la seconda iscrizione, per il solo trapianto di rene, in altra lista extra regionale;
d) il paziente giudicato, per ragioni cliniche, non idoneo al trapianto presso un centro trapianti della Toscana, intraprenda un percorso valutativo presso un centro trapianti extra regionale;
e) il paziente minore di età sia già iscritto nella lista nazionale pediatrica o abbia intrapreso il percorso finalizzato a tale iscrizione.
2. L’azienda unità sanitaria locale competente corrisponde, in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 1, il rimborso per le spese sostenute dietro presentazione di:
a) documentazione del centro di cura ospedaliero extra regionale comprovante l’esecuzione delle prestazioni di cui all’articolo 2, comma 3, corredata di certificazione inerente ai trattamenti e gli accertamenti effettuati, nonché del piano di cura;
b) documentazione comprovante le condizioni di cui all’articolo 2, commi 4 e 11;
c) titoli di viaggio, fatture o ricevute o scontrini fiscali ivi compresa la documentazione di cui all’articolo 2, comma 10.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per il rimborso delle spese sostenute dal donatore vivente e dal suo eventuale accompagnatore.
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Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri di cui alla presente legge, stimati in euro 301.700,00 per l'anno 2019 e in euro 362.040,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei L.E.A.” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
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Art. 5
Norma transitoria
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la deliberazione di cui all'articolo 2, comma 1, contenente la definizione delle modalità di corresponsione del rimborso da parte delle aziende unità sanitarie locali.
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.