Legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7
Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche allal.r. 45/1997 .
Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 13 febbraio 2019
Art. 7
Disposizioni a garanzia delle attività di recupero dell’anidride carbonica e del calore prodotti dalla attività geotermoelettrica
1. Alla scadenza del termine di cui all’articolo 16, comma 10, del d.lgs. 22/2010, il bando di gara per la riassegnazione delle concessioni geotermoelettriche di cui all’articolo 9, comma 1, del medesimo decreto, prescrive la continuità delle attività, alle medesime condizioni, collegate a quella geotermoelettrica, relative all'impiego del calore e dell’anidride carbonica (CO2).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.