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Legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7

Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche allal.r. 45/1997 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 13 febbraio 2019

Art. 4
Progetti di attività e di investimento. Programmi pluriennali
1. Il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (CoSviG) s.c.r.l. predispone progetti di attività e di investimento, nell’interesse delle collettività residenti nelle aree geotermiche, secondo i criteri e le modalità per la destinazione e le priorità nell’uso delle risorse ad esso attribuite ai sensi dell’articolo 7, commi 2, 2 bis, 2 ter e 3, della l.r. 45/1997, mediante un programma pluriennale di utilizzo che, in particolare, preveda di:
a) favorire lo sviluppo delle aree geotermiche, anche attraverso interventi infrastrutturali;
b) utilizzare dimensioni progettuali sovracomunali;
c) contribuire alla formazione e qualificazione per favorire nuova occupazione.
2. Il programma pluriennale di cui al comma 1, nonché le sue variazioni, sono preventivamente approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto di quanto stabilito con il regolamento di cui all’articolo 7, comma 2 ter, della l.r. 45/1997.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.