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Legge regionale 14 giugno 2019, n. 33

Disposizioni transitorie per la gestione in concessione del canale Battagli. Abrogazione dell’articolo 16 della l.r. 37/2018 .

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 17 giugno 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Vista la legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020) e, in particolare, l'articolo 16;


Considerato quanto segue:


1. In seguito agli ulteriori approfondimenti tecnici e all’attività di ricognizione svolta congiuntamente dai Comuni di Montevarchi e San Giovanni Valdarno, Consorzio di bonifica Alto Valdarno e Genio civile Valdarno Inferiore, è emerso che il canale Battagli costituisce un sistema artificiale che assolve molteplici funzioni, tra cui quelle di captazione, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a fini agricoli o idropotabili, funzioni di scolo, di drenaggio urbano e ulteriori funzioni promiscue;


2. Sulla base degli esiti della ricognizione sopracitati è venuto meno il presupposto per l'applicazione del processo di sdemanializzazione di cui all'articolo 16 della l.r. 37/2018 , rientrando nella fattispecie di cui all’articolo 27 bis, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 );


3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti per la gestione del canale Battagli, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.