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Legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 11 gennaio 2019

Art. 63
Responsabili delle strutture regionali del governo clinico a tempo pieno. Inserimento dell’articolo 43 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l'articolo 43 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 43 bis - Responsabili delle strutture regionali del governo clinico a tempo pieno
1. Il conferimento dell’incarico di responsabile, a tempo pieno, di una struttura regionale del governo clinico a un dipendente della Regione o di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale, determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto.
2. L'incarico di responsabile di una struttura regionale del governo clinico è regolato da apposito contratto di diritto privato, redatto secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 43, comma 4, lettera b). Il contratto disciplina anche
le cause di decadenza e revoca dell’incarico.
3. Nel caso di cui al comma 1, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico, comprensivi delle quote a carico del dipendente, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto alla Regione che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
4. Nel caso in cui l'incarico di responsabile della struttura regionale di governo clinico a tempo pieno sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'azienda unità sanitaria locale il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, la Regione provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
5. Il trattamento contributivo di cui ai commi 3 e 4 esclude ogni altra forma di versamento.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della l.r. 3/2019, articolo che modifica la l.r. 38/2007.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della l.r. 3/2019.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della l.r. 3/2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.