Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2
Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019
Art. 24
Canone sociale
1. I nuclei familiari con reddito imponibile complessivo non superiore all’importo di due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, da pensione ovvero percepito a titolo di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), di assegno di disoccupazione (ASDI), di disoccupazione collaboratori (DIS-COLL), di cassa integrazione guadagni (CIG), di mobilità, corrispondono un canone sociale pari al 7 per cento del reddito suddetto, calcolato con applicazione delle sole riduzioni per carico di famiglia di cui all’articolo 22, e comunque non inferiore all'importo di 40 euro.
2. Il canone di cui al comma 1 non può essere superiore all’importo risultante dal prodotto del costo convenzionale a metro quadrato, moltiplicato per la superficie dell’alloggio calcolata ai sensi dell’articolo 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Norme per l'edilizia residenziale).
Note del Redattore:
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