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Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 1

Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);


Considerato quanto segue:


1. Le pubbliche amministrazioni devono acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC), tra l’altro, per tutti i contratti pubblici, per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione, per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di permesso di costruire o a denuncia inizio attività, per finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla normativa comunitaria o da normative specifiche, anche regionali;


2. La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali che individuano ulteriori fasi o particolari motivazioni che rendono necessario acquisire il DURC. Permangono difformità applicative sull’acquisizione del DURC in alcuni casi di contributi regionali per i quali l’obbligo non è previsto dalla normativa nazionale ed è quindi necessario stabilire in via generale l’obbligo della relativa verifica;


Approva la presente legge

Art. 1
Documento unico di regolarità contributiva. Sostituzione della rubrica del titolo III della l.r. 40/2009
1. La rubrica del titolo III della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) è sostituita dalla seguente: “Fatturazione elettronica, documento unico di regolarità contributiva e abolizione di certificati”.
Art. 2
Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Inserimento del capo I bis nel titolo III nella l.r. 40/2009
1. Dopo il capo I del titolo III della l.r. 40/2009 è inserito il seguente: “
Capo I bis - Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva
”.
Art. 3
Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Inserimento dell'articolo 49 bis nella l.r. 40/2009
1. Dopo l'articolo 49 della l.r. 40/2009 è inserito, nel capo I bis, il seguente:
Art. 49 bis Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva
1. La Regione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni effettuato a qualsiasi titolo ed a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi.
2. L’obbligo di cui al comma 1 non si applica agli enti e ai soggetti pubblici compresi nella ricognizione effettuata dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
(Legge di contabilità e di finanza pubblica), salvo il caso in cui agiscano in qualità di operatore economico.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.