Legge regionale 24 luglio 2018, n. 40
Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla l.r. 40/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, dell' 1 agosto 2018
Art. 5
Dipartimenti interaziendali di area vasta. Modifiche all’articolo 9 quinquies della l.r. 40/2005
1. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 9 quinquies della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
“
c) fornisce al direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute contributi per il monitoraggio delle iniziative assunte dalle aziende in attuazione della programmazione di area vasta
”.2. Il comma 4 dell’articolo 9 quinquies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“
4. Il dipartimento interaziendale di area vasta è dotato di un’assemblea, composta dai direttori dei dipartimenti afferenti ai percorsi clinico assistenziali concernenti il dipartimento interaziendale interessato.
”.3. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 quinquies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“
4 bis. L’assemblea, di cui al comma 4, può svolgere la propria attività attraverso la costituzione di gruppi di lavoro, cui possono partecipare referenti professionali delle unità operative di cui al comma 2, referenti dei dipartimenti delle professioni di cui all’articolo 69 quinquies, i responsabili di branca della specialistica convenzionata afferenti a quel dipartimento, rappresentanti del dipartimento della medicina generale.
”.4. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 9 quinquies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“
4 ter. Il dipartimento interaziendale di area vasta è coordinato da uno dei membri dell’assemblea, individuato dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, su proposta dell’assemblea stessa.
”.5. Dopo il comma 4 ter dell’articolo 9 quinquies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“
4 quater. I coordinatori dei diversi dipartimenti interaziendali di area vasta sono individuati secondo le modalità di cui al comma precedente, garantendo, in ogni caso, un criterio di proporzionalità fra il personale delle aziende unità sanitarie locali, il personale delle aziende ospedaliero-universitarie e la componente universitaria, sulla base di parametri definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.
”.6. Al comma 6 dell’articolo 9 quinquies della l.r. 40/2005 , le parole: “
su proposta dei direttori per la programmazione di area vasta
”, sono sostituite dalle seguenti: “
su proposta del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute,
”.