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Legge regionale 21 febbraio 2018, n. 10

Disposizioni in materia di servizio idrico. Modifiche alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 marzo 2018

Art. 23
Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 69/2011
1. Il comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:
3. Sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al presente articolo e della proposta dell’autorità idrica sono individuate, con deliberazione della Giunta regionale, le perimetrazioni delle aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto. Le aree di salvaguardia integrano il quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque di cui all’
Sito esternoarticolo 121 del d.lgs. 152/2006
e del piano di indirizzo territoriale di cui all’
articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.