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Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 74

Legge di stabilità per l'anno 2019.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018

Art. 14
Unificazione dei fondi per il personale. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 22/2015
1. Dopo il comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002,67/2003,41/2005,68/2011,65/2014), è aggiunto il seguente:
10 bis. A decorrere dall'anno 2018 cessano gli specifici fondi costituiti a norma del comma 7 e le relative risorse confluiscono nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione Toscana. A seguito dell'unificazione dei fondi, cessano le disposizioni di cui al comma 5 relative al divieto di incremento del trattamento economico del personale trasferito e si applicano gli accordi sottoscritti con le rappresentanze sindacali dei lavoratori.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.