Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 74

Legge di stabilità per l'anno 2019.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018

Art. 5
Proroga del blocco dell'imposta regionale sulle concessioni di demanio idrico e delle relative aree
1. Per l’anno 2019 è ridotta del 100 per cento:
a) l’aliquota dell’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della l.r. 2/1971 ;
b) l’aliquota dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile per i canoni relativi alle concessioni uso ormeggi per occupazioni di durata pari o inferiore a sei mesi.
2. Le minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stimate in euro 2.000.000,00 per l'anno 2019 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.