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Legge regionale 28 novembre 2018, n. 66

Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 5 dicembre 2018

Art. 9
Trattamento dati personali
1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali, l'azienda ospedaliero-universitaria in cui ha sede il Centro acquisisce i dati personali di cui all’articolo 4, comma 2, e li tratta per determinare l’ammissione al corso di addestramento o la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, per verificare l’idoneità del paziente o del suo assistente, per la predisposizione della scheda di cui all’articolo 5, comma 3, lettera e), e per i controlli clinici presso il Centro. A tali fini i dati vengono raccolti, organizzati, conservati, consultati, elaborati, modificati, selezionati ed estratti con modalità manuali ed informatizzate.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.