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Legge regionale 28 novembre 2018, n. 66

Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 5 dicembre 2018

Art. 7
Modalità e regole per l'autoinfusione e per l'infusione
1. I pazienti ovvero gli assistenti devono attendere al trattamento domiciliare con la più scrupolosa osservanza delle tecniche apprese durante il corso di addestramento.
2. Per qualsiasi situazione anomala o in caso di incidenti di qualsiasi entità che dovessero verificarsi a seguito dell'infusione, il paziente o l'assistente effettuano specifica segnalazione al Centro.
3. Per gli episodi emorragici maggiori, entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre le ventiquattro ore dall'autoinfusione o infusione praticata a domicilio, il paziente deve sottoporsi a visita di controllo presso il Centro o presso il più vicino presidio ospedaliero o dal proprio medico di medicina generale.
4. Il rapporto del paziente, dell'assistente e della famiglia con il Centro, nonché con il medico di medicina generale è improntato alla massima collaborazione.
5. Il paziente ovvero l'assistente aggiorna la scheda di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e).
6. Ogni paziente in trattamento domiciliare, di regola ogni tre mesi e comunque non oltre sei mesi, o secondo il parere dei medici del Centro, è tenuto a sottoporsi a visita medica generale e ad esami di controllo presso il Centro.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.