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Legge regionale 28 novembre 2018, n. 66

Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 5 dicembre 2018

Art. 3
Corsi di addestramento
1. Il Centro richiede all'azienda ospedaliero-universitaria in cui ha sede, l'autorizzazione alla istituzione dei corsi di addestramento per il trattamento domiciliare dell’emofilia; a tal fine il Centro comunica alla stessa azienda ospedaliero-universitaria le modalità ed i tempi di organizzazione e di svolgimento dei corsi, individuando i nominativi e le relative qualifiche del personale medico ed infermieristico docente, nonché del medico responsabile del corso.
2. L’azienda ospedaliero-universitaria sede del Centro autorizza ad istituire i corsi di cui al comma 1 e informa con cadenza annuale la direzione regionale competente in materia di tutela della salute circa i corsi effettuati.
3. L'azienda ospedaliero-universitaria sede del Centro, promuove la diffusione delle informazioni inerenti al corso nonché della relativa modulistica.
4. I corsi prevedono una durata complessiva, differenziata in base a ciascun allievo, non inferiore a trenta ore, ed includono almeno otto ore di educazione teorica nonché una parte pratica attinente alla valutazione dell'episodio emorragico, alla preparazione degli emoderivati liofilizzati specifici ed alla loro infusione, al fine di garantire una corretta esecuzione ed autonoma conduzione degli interventi da parte del paziente o dell'assistente.
5. Gli insegnamenti possono essere impartiti anche in modo informale attraverso la frequenza degli allievi alle attività del Centro o durante visite di controllo.
6. Il medico responsabile del corso può ammettere a frequentare il corso anche ragazzi di età inferiore a diciotto anni, ma solo in qualità di uditori e previa autorizzazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.