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Legge regionale 28 novembre 2018, n. 66

Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 5 dicembre 2018

Art. 1
Finalità e oggetto
1. La presente legge detta norme in merito al trattamento domiciliare dell'emofilia nella Regione.
2. Il trattamento di cui al comma 1 consiste nella somministrazione endovenosa, a scopo terapeutico o profilattico, di concentrati liofilizzati di fattori della coagulazione, plasmaderivati o ottenuti con le tecniche di DNA ricombinante, da parte del paziente stesso o del suo assistente, senza la presenza di personale medico o infermieristico; il trattamento è autorizzato, a seguito di addestramento specifico degli emofilici o coagulopatici e dei loro assistenti, resi idonei tramite corsi, senza alcun onere a carico dei pazienti, secondo quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5.
3. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato in una delle seguenti situazioni:
a) all'atto dell'insorgere di una emorragia spontanea;
b) in occasione di un evento traumatico;
c) in attuazione di un particolare programma terapeutico, formulato dal responsabile o altro medico del centro di riferimento regionale per le coagulopatie congenite.
4. Nel caso in cui il paziente sia minore di diciotto anni o incapace, è necessaria la presenza dell'assistente riconosciuto idoneo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d).

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.