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Legge regionale 27 novembre 2018, n. 65

Disposizioni in merito alle articolazioni territoriali delle zone-distretto.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 5 dicembre 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 62, comma 2, dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 );


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 );


Vista la legge regionale 23 marzo 2017, n. 11 (Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005 );


Considerato quanto segue:


1. La zona-distretto è l'ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni sanitari e sociali delle comunità, nonché di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate;


2. Con la l.r. 11/2017 si è provveduto a riorganizzare la delimitazione territoriale degli ambiti territoriali su cui insistono le zone-distretto, producendo una significativa riduzione delle stesse in conseguenza del processo di riforma dell’organizzazione del sistema sanitario regionale che, con l.r. 84/2015 , ha portato il numero delle aziende unità sanitaria locale da dodici a tre;


3. La l.r. 11/2017 ha espressamente posto in capo al Consiglio regionale le funzioni di controllo sull’attuazione della legge, nonché la valutazione dei risultati conseguenti alla revisione operata degli ambiti delle zone-distretto, nel rispetto delle esigenze di valorizzazione e di tutela delle identità territoriali;


4. In alcune parti del territorio, particolarmente in quelle corrispondenti all’ambito territoriale di competenza dell’Azienda unità sanitaria locale (USL) Toscana Sud-Est, doppio per estensione territoriale e per estensione della rete viaria rispetto alle altre due aziende USL, laddove non si è scelto lo strumento della società della salute per l'esercizio delle attività territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali integrate, i processi aggregativi, definiti con la l.r. 11/2017 , hanno fatto emergere problematiche in ordine alla necessaria capacità degli enti locali di essere adeguatamente protagonisti nelle scelte demandate alla zona-distretto;


5. Si ritiene pertanto opportuno consentire agli enti locali, inseriti in ambiti in cui non sussistano le società della salute, di chiedere alla Giunta regionale di riconoscere alle articolazioni territoriali previste all’articolo 22, comma 2, della l.r. 11/2017 , l’autonomia funzionale in materia di programmazione e definizione degli indirizzi concernenti l’organizzazione e l’erogazione dei servizi inerenti alle reti sanitarie, socio-sanitarie e sociale integrate;


6. È opportuno, inoltre, al fine di garantire alle articolazioni territoriali sufficiente autonomia funzionale, dotare le stesse di adeguati strumenti, quali una conferenza dell’articolazione territoriale, costituita dai sindaci della medesima, integrata dal direttore generale della azienda USL o suo delegato, con le stesse modalità di funzionamento previste per la conferenza zonale integrata, ed un coordinatore individuato dal direttore della zona-distretto tra i dirigenti del servizio sanitario regionale;


7. Visto il termine disposto per la presentazione della domanda da parte dei comuni, fissato al 28 febbraio 2019, si ritiene necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge:


Art. 1
Articolazioni territoriali delle zone-distretto. Disposizioni
1. Nelle zone-distretto in cui non sia costituita la società della salute, la Giunta regionale con deliberazione, su proposta dei soggetti di cui al comma 2, può riconoscere alle articolazioni territoriali previste dall’articolo 22, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2017, n. 11 (Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005 ), autonomia funzionale in materia di programmazione e definizione degli indirizzi concernenti l’organizzazione e l’erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali territorialmente interessati facenti parte delle zone-distretto di cui all’allegato B della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), presentano specifica richiesta alla Giunta regionale entro il 28 febbraio 2019.
3. La richiesta di cui al comma 2, è valida se deliberata dal 75 per cento dei consigli degli enti locali territorialmente interessati.
4. Al fine di garantire alle articolazioni territoriali autonomia funzionale ai sensi del comma 1, l’azienda unità sanitaria locale (USL) competente, in coerenza con la responsabilità di gestione attribuitale dall’articolo 70 bis, comma 3, della l.r. 40/2005 :
a) riconosce le articolazioni territoriali come interlocutori nei processi di coordinamento delle politiche di integrazione socio sanitaria e in quelli di analisi e governo della domanda nei territori interessati;
b) assicura alle articolazioni territoriali un’adeguata organizzazione dei propri servizi e, sulla base di quanto disposto dalla programmazione regionale, la necessaria allocazione delle risorse.
5. In ciascuna articolazione di cui al comma 1 è istituita una conferenza di articolazione territoriale composta dai sindaci della medesima articolazione, integrata con il direttore generale dell’azienda USL o suo delegato.
6. Per quanto attiene alle modalità di funzionamento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 bis, commi 2, 3, 4 e 6, della l.r. 40/2005 .
7. La conferenza di articolazione territoriale contribuisce all’esercizio delle funzioni della conferenza zonale integrata di cui all’articolo 12 bis della l.r. 40/2005 , in particolare attraverso l’esercizio delle attività di cui al medesimo articolo 12 bis, comma 5, lettere a) e d), della l.r. 40/2005 , limitatamente alle articolazioni territoriali di rispettiva competenza.
8. Il direttore della zona distretto di cui all’articolo 64.1 della l.r. 40/2005 individua, fra i dirigenti del servizio sanitario regionale in servizio presso l’Azienda USL cui afferisce la zona distretto medesima, un coordinatore per ciascuna articolazione territoriale, cui non competono indennità o compensi aggiuntivi (1)

Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 23.

.
9. Il coordinatore, limitatamente agli ambiti territoriali di competenza:
a) supporta il direttore di zona nell’espletamento delle sue funzioni al fine di garantire rapporti permanenti di informazione e collaborazione tra l’azienda USL e gli enti locali;
b) esercita le funzioni delegate e sovraintende all’attuazione delle disposizioni contenute negli atti di programmazione;
c) gestisce le risorse assegnate e partecipa alle fasi della negoziazione di budget che coinvolgono il livello locale e nella quale vengono definiti e articolati gli obiettivi di salute e la relativa allocazione delle risorse.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.