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Legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58

Norme per la cooperazione sociale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 9 novembre 2018

Art. 9
Verifica della permanenza dei requisiti e revisione dell'albo regionale delle cooperative sociali
1. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze svolgono annualmente le verifiche sulla permanenza dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7.
2. Ai fini di cui al comma 1, il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze possono richiedere alle cooperative e ai loro consorzi, il bilancio sociale, se previsto, una relazione sulla attività svolta e, per le cooperative sociali di tipo B, anche sui risultati conseguiti dalle persone svantaggiate inserite nel lavoro, l'elenco delle convenzioni in essere, l'elenco nominativo dei soci lavoratori o dipendenti.
3. Le cooperative sociali ed i loro consorzi comunicano al comune capoluogo della provincia o alla Città metropolitana di Firenze nella quale abbiano la sede legale le modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo entro trenta giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese.
4. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze, effettuate le verifiche di cui al comma 1, trasmettono all’amministrazione regionale entro il trenta ottobre di ogni anno:
a) l'elenco delle cooperative sociali per le quali la verifica abbia avuto esito positivo al fine della pubblicazione dell'albo regionale delle cooperative sociali;
b) una relazione sulla gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali di sua competenza, sui rapporti convenzionali delle cooperative sociali e dei loro consorzi e su eventuali criticità.
5. L’amministrazione regionale può effettuare direttamente le verifiche sulla permanenza dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7.
6. In caso di mancato rispetto da parte degli enti locali preposti degli adempimenti di cui al comma 4, l’amministrazione regionale interviene in via sostitutiva ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.