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Legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58

Norme per la cooperazione sociale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 9 novembre 2018

Art. 8
Procedure per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali
1. La domanda di iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, è presentata al comune capoluogo di provincia o alla Città metropolitana di Firenze tramite il comune nel cui territorio la cooperativa sociale o il consorzio ha la sede legale. La domanda deve indicare la sezione dell'albo nella quale è richiesta l'iscrizione in conformità con gli scopi statutari.
2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati:
a) una copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
b) il certificato di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente con data non anteriore a tre mesi;
c) l'elenco dei soci;
d) una copia dell'ultimo bilancio approvato, la nota integrativa e le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di cui agli articoli 2428 e 2429 del codice civile;
e) la dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa sociale o del consorzio che attesti la regolare assunzione di tutti i lavoratori ed il rispetto della normativa contrattuale vigente;
f) la dichiarazione che la cooperativa sociale o il consorzio non è oggetto di sanzione interdittiva o di misura cautelare ai sensi degli articoli 9 e 45 Sito esternodel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica);
g) l'autocertificazione antimafia.
3. La cooperativa sociale che presenta domanda di iscrizione nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali, oltre a quanto previsto nel comma 2, deve allegare alla domanda:
a) una relazione sull'autonomia tecnica, organizzativa ed economica della cooperativa sociale in relazione all'attività da svolgere e all'attività svolta nell'anno precedente;
b) la dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa sociale attestante il possesso da parte dei soci lavoratori e dei dipendenti dei titoli di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa vigente per l'attività intrapresa alla data di presentazione della domanda.
4. Qualora la cooperativa sociale non sia ancora attivata, i documenti di cui al comma 2, lettera e) e al comma 3, lettera b), possono essere sostituiti da un progetto sull'attività che la cooperativa intende svolgere con specificazione del numero e delle qualifiche del personale che intende utilizzare.
5. La cooperativa sociale che presenta domanda di iscrizione alla sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali, oltre a quanto previsto nel comma 2, deve allegare alla domanda:
a) una relazione riguardante:
1) l'autonomia tecnica, organizzativa ed economica della cooperativa sociale in relazione all'attività da svolgere e svolta nell'anno precedente, alle modalità di impiego lavorativo delle persone svantaggiate in conformità a quanto previsto dai piani di inserimento;
2) l'indicazione del possesso o meno della qualità di socio delle persone svantaggiate con riferimento a quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 4, comma 2, della l. 381/1991 .
b) la dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa sociale attestante:
1) il numero delle persone svantaggiate inserite o da inserire nel lavoro in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori della cooperativa sociale;
2) il possesso della certificazione dell'autorità competente attestante per ognuna delle persone svantaggiate inserite la situazione di svantaggio e il periodo di presunta durata di tale situazione.
6. I consorzi di cooperative devono presentare domanda ai sensi del comma 1. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui al comma 2 e la dichiarazione del legale rappresentante del consorzio dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7.
7. Il comune nel cui territorio ha la sede legale la cooperativa o il consorzio che presenta la domanda di iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali trasmette la domanda e la relativa documentazione di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, al comune capoluogo di provincia o alla Città metropolitana di Firenze in via telematica entro tre giorni dal ricevimento.
8. Il comune capoluogo di provincia o la Città metropolitana di Firenze entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7, adottano il provvedimento di iscrizione della cooperativa o del consorzio di cooperative nell'albo regionale delle cooperative sociali indicando la sezione in cui la cooperativa stessa è iscritta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti richiesti, entro lo stesso termine, il comune o la Città metropolitana di Firenze adottano il provvedimento motivato di diniego.
9. Il temine di cui al comma 8 può essere prorogato di ulteriori sessanta giorni per eventuali integrazioni o rettifiche della documentazione prodotta. Entro lo stesso temine il comune capoluogo di provincia o la Città metropolitana di Firenze possono richiedere pareri o dati conoscitivi utili ai fini dell'istruttoria.
10. I provvedimenti di cui al comma 8 sono comunicati alla cooperativa sociale richiedente o al consorzio, al registro delle imprese presso la CCIAA, all'ufficio territoriale del lavoro e al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data della loro adozione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.