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Legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58

Norme per la cooperazione sociale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 9 novembre 2018

Art. 6
Requisiti per l'iscrizione contemporanea nelle sezioni A e B dell'albo regionale delle cooperative sociali
1. Le cooperative sociali di cui all'articolo, 1 comma 1, lettera a) e lettera b), Sito esternodella l. 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente alle sezioni A e B dell'albo regionale delle cooperative sociali alle seguenti condizioni:
a) che l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa;
b) che le tipologie di svantaggio o le aree di intervento indicate nell'oggetto sociale comportino attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali. Il collegamento funzionale tra le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), Sito esternodella l. 381/1991 deve essere indicato nello statuto sociale.
2. Nelle procedure di selezione per l'affidamento di contratti pubblici le cooperative sociali che siano iscritte in entrambe le sezioni A e B dell'albo regionale delle cooperative sociali possono fare valere soltanto i requisiti in relazione alla specifica tipologia di servizio oggetto di affidamento.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.