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Legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58

Norme per la cooperazione sociale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 9 novembre 2018

Art. 4
Requisiti per l'iscrizione nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali
1. Possono essere iscritte nella sezione A dell'albo regionale le cooperative sociali i cui statuti attestino l'assenza di fini di lucro e prevedano finalità solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale della comunità attraverso l'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), e comma 5.
2. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali devono possedere i seguenti requisiti:
a) autonomia tecnica, organizzativa ed economica in relazione alla tipologia di attività da svolgere, illustrata nella relazione da presentare al momento dell'iscrizione;
b) possesso da parte dei soci lavoratori e dei dipendenti dei titoli di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa vigente per l'attività intrapresa alla data di presentazione della domanda;
c) essere state costituite almeno sei mesi prima della data di presentazione della domanda di iscrizione.
3. L'iscrizione nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali è condizionata all'applicazione per i lavoratori del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché al rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 5, Sito esternodella l. 381/1991 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.