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Legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58

Norme per la cooperazione sociale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 9 novembre 2018

Art. 2
Partecipazione delle cooperative sociali alla programmazione regionale
1. Gli strumenti di programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), definiscono le modalità della partecipazione delle cooperative sociali al perseguimento delle finalità di sviluppo della Regione.
2. La partecipazione della cooperazione sociale all'attività di programmazione di cui al comma 1 è assicurata, nel rispetto dell'Sito esternoarticolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), nelle forme previste dagli articoli 26 e 27 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (/Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dall'articolo 15 della legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del sistema sanitario regionale) e dall’articolo 3 della l.r. 1/2015 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.