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Legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58

Norme per la cooperazione sociale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 9 novembre 2018

Art. 18
Consulta regionale sulla cooperazione sociale
1. La Consulta regionale sulla cooperazione sociale, di seguito denominata Consulta, è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da undici membri individuati come segue:
a) tre esperti designati congiuntamente dalle associazioni regionali maggiormente rappresentative della cooperazione sociale aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, scelti fra persone di comprovata competenza e esperienza professionale nel settore della cooperazione sociale;
b) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle articolazioni regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, scelti fra persone di comprovata competenza e esperienza professionale nel settore della cooperazione sociale;
c) quattro membri in rappresentanza della Regione, scelti tra persone di comprovata competenza professionale giuridica o economica in materia di cooperazione sociale, uno dei quali designato dal Consiglio regionale;
d) un dirigente regionale competente nei settori sociale, sanitario e socio educativo e delle politiche della solidarietà individuato dal direttore della direzione regionale competente in materia di cooperative sociali.
2. I componenti della Consulta operano a titolo gratuito, durano in carica per l'intera legislatura regionale e restano in carica fino all'elezione della nuova Consulta.
3. Il Presidente della Consulta è eletto fra i membri della medesima con la maggioranza dei due terzi. Il Presidente convoca le riunioni almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno due quinti dei membri, oppure l'assessore competente, nel termine massimo di venti giorni dall'istanza.
4. La Consulta ha sede presso l’amministrazione regionale e approva un regolamento per il proprio funzionamento. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di enti del terzo settore.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.