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Legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58

Norme per la cooperazione sociale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 9 novembre 2018

Art. 17
Utilizzo dei beni pubblici per finalità di utilità sociale
1. La Regione, i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale possono concedere l’utilizzo di beni mobili e immobili, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa regionale, in conformità alle disposizioni del Sito esternod.lgs. 117/2017 , in favore di cooperative sociali e loro consorzi per finalità di utilità sociale, anche sulla base di una proposta per l’utilizzo sociale di uno specifico bene presentata da parte delle stesse cooperative e i loro consorzi.
2. Gli enti locali, singoli o associati, e le aziende pubbliche di servizi alla persona possono concedere l’utilizzo di beni mobili e immobili, in conformità al Sito esternod.lgs. 117/2017 e in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, in favore di cooperative sociali e loro consorzi per finalità di utilità sociale, anche sulla base di una proposta per l’utilizzo sociale di uno specifico bene presentata da parte delle stesse cooperative e i loro consorzi.
3. Le presenti disposizioni possono trovare applicazione anche per le proposte nelle quali intervengono anche altri enti del terzo settore, autonomie funzionali e operatori privati, a condizione che il soggetto responsabile sia una cooperativa sociale o un consorzio di cooperative sociali.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.