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Legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58

Norme per la cooperazione sociale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 9 novembre 2018

Art. 16
Clausole sociali di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
1. Fermo restando quanto previsto all'Sito esternoarticolo 50 del d.lgs. 50/2016 , sulle clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, la Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, nell'ambito della programmazione degli acquisti di beni e servizi di cui alla normativa sui contratti pubblici, riservano una percentuale annua non inferiore al 3 per cento e non superiore all’8 per cento del valore complessivo annuo degli affidamenti relativi ai servizi strumentali ad alta intensità di manodopera per l’inserimento negli atti di gara di idonea clausola sociale per la tutela dei soggetti svantaggiati, mediante specifica segnalazione nell’ambito del procedimento di programmazione.
2. Fermo restando quanto previsto all'Sito esternoarticolo 50 del d.lgs. 50/2016 , sulle clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, gli enti locali, singoli o associati, nell'ambito della programmazione degli acquisti di beni e servizi di cui alla normativa sui contratti pubblici, possono riservare una percentuale del valore complessivo annuo degli affidamenti relativi ai servizi strumentali ad alta intensità di manodopera per l’inserimento negli atti di gara idonea clausola sociale per la tutela dei soggetti svantaggiati.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.