Menù di navigazione

Legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58

Norme per la cooperazione sociale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 9 novembre 2018

Art. 15
Affidamento alle cooperative sociali di tipo B di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria
1. Fermo restando quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 112 del d.lgs. 50/2016 , la Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, nell'ambito dell’affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 dello stesso Sito esternod.lgs. 50/2016 ed in conformità con quanto previsto dalla Sito esternol. 381/1991 , riservano in favore delle cooperative sociali di tipo B una quota non inferiore al tre per cento e non superiore all’8 per cento del valore complessivo annuo degli affidamenti di importo inferiore alla suddetta soglia relativi a servizi strumentali ad alta intensità di manodopera previsti nella programmazione annuale di riferimento, mediante specifica segnalazione nell’ambito del procedimento di programmazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 112 del d.lgs. 50/2016 ed in conformità con quanto previsto dalla Sito esternol. 381/1991 , gli enti locali, singoli o associati, e le aziende pubbliche di servizi alla persona, nell'ambito dell’affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 dello stesso Sito esternod.lgs. 50/2016 , possono riservare, in favore delle cooperative sociali di tipo B, una quota non inferiore al 3 per cento e non superiore all’8 per cento del valore complessivo annuo degli affidamenti di importo inferiore alla soglia relativi ai servizi strumentali ad alta intensità di manodopera previsti nella programmazione annuale di riferimento.
3. Nell’ambito dello svolgimento delle procedure negoziate di cui all’Sito esternoarticolo 36 del d.lgs. 50/2016 e nel rispetto della normativa in materia di contratti, le stazioni appaltanti, al fine della scelta degli operatori economici da invitare, possono svolgere le indagini di mercato, oppure possono istituire e disciplinare appositi elenchi speciali aperti riservati alle cooperative sociali di tipo B articolati per settori merceologici.
4. Nelle procedure di affidamento dei contratti di cui al comma 1, per l’individuazione degli operatori economici, il principio di rotazione degli inviti può essere subordinato all’attuazione della finalità dell’inserimento lavorativo dei soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate.
5. Il progetto di inserimento lavorativo relativo ai soggetti svantaggiati è valutato, ai fini dell'attribuzione dei punteggi nell'offerta tecnica, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di proporzionalità.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.