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Legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58

Norme per la cooperazione sociale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 9 novembre 2018

Art. 14
Coprogrammazione e coprogettazione
1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 55 del d.lgs. 117/2017 , favorisce il coinvolgimento delle cooperative sociali e degli altri enti del terzo settore attraverso gli strumenti della coprogrammazione, della coprogettazione e dell'accreditamento.
2. L’applicazione degli strumenti di cui al comma 1, in un’ottica di reale concorrenza, viene effettuata in modo da dare un’effettiva possibilità di partecipazione a tutte le cooperative sociali e agli altri enti del terzo settore interessati.
3. Mediante la coprogrammazione, oltre a quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 55, comma 2, del d.lgs. 117/2017 , vengono rilevati i bisogni della comunità di riferimento, le possibili azioni, risorse, tempi e modalità di coinvolgimento delle cooperative sociali e degli altri enti del terzo settore. La coprogrammazione della Regione avviene secondo quanto previsto dall'articolo 2. Gli enti locali, singoli o associati, e le aziende pubbliche di servizi alla persona possono disciplinare il procedimento di coprogrammazione nel rispetto del principio di autonomia organizzativa e regolamentare e garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e giusto procedimento.
4. La coprogettazione è finalizzata alla definizione e alla eventuale realizzazione di specifici progetti di servizio o di interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, anche alla luce degli strumenti di coprogrammazione di cui all'articolo 2.
5. Ai fini dell'attivazione delle procedure per la coprogettazione, devono essere garantiti i seguenti principi e criteri direttivi:
a) rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza, semplificazione degli oneri amministrativi del procedimento amministrativo, tracciabilità dei flussi finanziari e divieto del conflitto di interesse;
b) gli avvisi pubblici di indizione delle procedure ad evidenza pubblica predeterminano gli elementi essenziali della coprogettazione, con particolare riguardo all'ambito oggettivo e soggettivo dell'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, alla durata e agli esiti attesi, nonché le modalità di compartecipazione allo sviluppo delle attività;
c) la proposta di coprogettazione può essere di iniziativa pubblica e privata; la proposta di coprogettazione di iniziativa privata deve essere preliminarmente valutata ai fini dell'eventuale dichiarazione di interesse pubblico ed è pubblicata anche al fine dell'eventuale comparazione fra proposte concorrenti;
d) i rapporti fra le parti sono regolati mediante convenzione;
e) a seguito della conclusione delle attività di coprogettazione l'ente affidante pubblica gli esiti dell’ attività.
6. Ferma restando la normativa regionale in materia di accreditamento dei servizi alla persona, i soggetti pubblici di cui all'articolo 1 possono istituire regimi di accreditamento ai fini della coprogettazione nell'ambito dei propri ordinamenti.
7. L'accreditamento di cui al comma 5 garantisce, oltre a quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 55, comma 4, del d.lgs. 117/2017 , il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e giusto procedimento e la predeterminazione da parte dell'ente procedente dell'oggetto dell'accreditamento, dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, delle condizioni economiche per l'esecuzione del servizio o per lo svolgimento dell'attività, delle modalità di disciplina e di funzionamento dell'elenco dei soggetti accreditati e degli elementi essenziali della convenzione per l’affidamento del servizio o dell'attività.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.