Menù di navigazione

Legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58

Norme per la cooperazione sociale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 9 novembre 2018

Art. 13
Modalità di erogazione dei servizi da parte delle cooperative sociali di tipo A
1. L'erogazione dei servizi socio sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p), Sito esternodel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'Sito esternoarticolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n.106 ), da parte delle cooperative sociali di tipo a) avviene con le seguenti modalità:
a) in regime di autorizzazione e accreditamento secondo la disciplina statale e regionale;
b) mediante coprogettazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14;
c) a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica nel rispetto della disciplina statale, regionale e dei principi comuni di cui all'articolo 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.