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Legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58

Norme per la cooperazione sociale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 9 novembre 2018

Art. 12
Principi comuni per l’affidamento di contratti pubblici alle cooperative sociali di tipo A e B
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla Regione, ai suoi enti dipendenti, alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale.
2. Gli enti locali, singoli o associati, e le aziende pubbliche di servizi alla persona possono applicare le disposizioni del presente capo nell'ambito dei propri ordinamenti.
3. La Regione supporta gli enti locali, singoli ed associati e le aziende pubbliche di servizi alla persona, nell’attuazione della presente legge, mediante linee guida.
4. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), all’articolo 15 e all’articolo 16, avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di contratti pubblici e dei seguenti principi:
a) salvaguardia della qualità del servizio, con particolare riferimento agli utenti finali nel caso di affidamenti dei contratti pubblici di cui all'articolo 13, e della qualità dei progetti di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati nel caso di affidamenti di contratti pubblici di cui all'articolo 15;
b) adeguatezza delle modalità di esecuzione dei servizi rispetto alle caratteristiche socio economiche del territorio degli enti titolari dei servizi al fine di promuovere la coesione sociale delle comunità locali;
c) possibile subordinazione del principio di economicità degli affidamenti dei contratti pubblici alle specifiche esigenze ambientali e sociali degli enti titolari dei servizi nel rispetto della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
d) favorire il passaggio, anche graduale, dei soggetti destinatari di prestazioni e servizi sociali come definiti dalla normativa statale e regionale verso percorsi di inserimento lavorativo di cui all'articolo 15;
e) valorizzazione del ruolo attivo della cooperazione sociale in attuazione dell'Sito esternoarticolo 45 della Costituzione e dell'Sito esternoarticolo 1 della l. 381/1991 ;
f) rendicontazione dell'impatto sulle comunità dell'attuazione della disciplina di cui al presente capo, secondo lo schema della valutazione di impatto sociale prevista dall’articolo 7, comma 3, della Sito esternolegge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), in quanto compatibile ed in riferimento a quanto indicato dall’Sito esternoarticolo 14 del d.lgs. 117/2017 ;
g) favorire il confronto con esperti per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati nell’elaborazione della documentazione di gara;
h) rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il settore in conformità a quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.