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Legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58

Norme per la cooperazione sociale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 9 novembre 2018

Art. 10
Cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali
1. La cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali di una cooperativa e di un consorzio è disposta dal comune capoluogo di provincia o dalla Città metropolitana di Firenze nei seguenti casi:
a) cancellazione dall'albo nazionale previsto dall'Sito esternoarticolo 15 del d.lgs. 220/2002 ;
b) perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6, per l'iscrizione;
c) pronuncia di un provvedimento previsto dalla normativa antimafia;
d) cessazione o sospensione dell'attività per oltre dodici mesi;
e) riduzione del numero dei soggetti svantaggiati al di sotto del trenta per cento previsto dall'Sito esternoarticolo 4, comma 2, della l. 381/1991 e mancata reintegrazione di tale percentuale entro dodici mesi;
f) mancato adempimento degli obblighi di comunicazione degli atti concernenti le modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo.
2. La cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali di una cooperativa o di un consorzio può essere disposta d'ufficio o su istanza di un ente pubblico interessato.
3. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze, qualora abbiano accertato il verificarsi di uno dei casi di cui al comma 1, dispongono la cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali della cooperativa sociale o del consorzio entro trenta giorni dall'accertamento con atto motivato.
4. Il provvedimento di cancellazione è comunicato, entro trenta giorni, alla cooperativa o al consorzio di cooperative interessato, al registro delle imprese presso la CCIAA competente, all'ufficio territoriale del lavoro e all’amministrazione regionale.
5. La cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali di una cooperativa sociale o di un consorzio comporta, per gli enti pubblici operanti in Toscana, la risoluzione ex lege dei rapporti convenzionali in atto con la cooperativa sociale stessa o il consorzio stesso.
6. Qualora la Regione riscontri uno dei motivi di cancellazione di cui al comma 1, dispone la cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali della cooperativa sociale o del consorzio entro trenta giorni dall'accertamento e ne dà comunicazione agli interessati e al comune capoluogo di provincia competente o alla Città metropolitana di Firenze.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.