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Legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58

Norme per la cooperazione sociale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 9 novembre 2018

Art. 1
Finalità e oggetto
1. La Regione Toscana riconosce, valorizza e promuove il ruolo e la funzione delle cooperative sociali che operano con carattere di mutualità e solidarietà per perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, al benessere, alla salute e all'integrazione sociale dei cittadini.
2. La Regione e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, gli enti locali singoli o associati in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'Sito esternoarticolo 118, comma quarto, della Costituzione riconoscono la rilevanza sociale dell'attività svolta dalle cooperative sociali e promuovono azioni per il loro sostegno e qualificazione.
3. La Regione promuove, sostiene e sviluppa la cooperazione sociale nel territorio regionale anche mediante l'integrazione delle esigenze sociali della comunità con le politiche pubbliche nel rispetto delle prerogative degli enti competenti e delle relative discipline di settore.
4. La presente legge, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), detta norme:
a) per la disciplina dell'albo regionale delle cooperative sociali;
b) per la determinazione delle modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con le attività dei servizi pubblici socio sanitari, socio assistenziali e educativi negli atti di programmazione regionale;
c) per l‘individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei servizi da parte delle cooperative sociali;
d) per la disciplina della coprogrammazione e coprogettazione con le cooperative sociali;
e) per la disciplina della Consulta regionale per la cooperazione sociale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.