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Legge regionale 16 ottobre 2018, n. 57

Disposizioni in merito alle piscine private ad uso collettivo. Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio).

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 19 ottobre 2018





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale



Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);


Considerato quanto segue:


1. La l.r. 8/2006 , recante le norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio, ha definito i requisiti per la costruzione, la manutenzione e per le specifiche attività di vigilanza delle piscine, al fine di tutelare la sicurezza igienico-sanitaria della balneazione e la sicurezza dei bagnanti, disciplinando anche, con l’articolo 14, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per le piscine private ad uso collettivo;


2. In particolare, l’articolo 14 della l.r. 8/2006 ha inteso disporre che, per avviare l’attività delle piscine private ad uso collettivo, il titolare è tenuto a presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) una SCIA, non prevedendo invece la necessità di inviare la medesima segnalazione per le piscine già in esercizio, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5 della stessa l.r. 8/2006 ;


3. Tuttavia, in fase applicativa, sono emerse delle criticità in relazione all’interpretazione delle predette disposizioni: in taluni casi sono state infatti irrogate, da parte delle autorità competenti, le sanzioni previste per l’assenza della SCIA di cui all’articolo 14, anche nei confronti delle piscine private ad uso collettivo, già in esercizio alla data di entrata in vigore del sopracitato regolamento;


4. Appare pertanto opportuno, al fine di tutelare le attività già in esercizio avviate in conformità alla normativa vigente prima dell’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari conseguenti alla citata l.r. 8/2006 , confermare in via di interpretazione autentica che, per le piscine già in esercizio, il titolare non è soggetto alla presentazione della SCIA di cui all’articolo 14, comma 1;


Approva la presente legge

Art. 1
Segnalazione certificata di inizio attività. Interpretazione autentica dell’articolo 14, comma 1, e dell'articolo 19, comma 1, della l.r. 8/2006 .
1. In via di interpretazione autentica del combinato disposto dell'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), i titolari delle piscine private ad uso collettivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006 in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 della medesima l.r. 8/2006 , non sono soggetti all'obbligo di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.