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Legge regionale 16 ottobre 2018, n. 57

Disposizioni in merito alle piscine private ad uso collettivo. Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio).

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 19 ottobre 2018

Art. 1
Segnalazione certificata di inizio attività. Interpretazione autentica dell’articolo 14, comma 1, e dell'articolo 19, comma 1, della l.r. 8/2006 .
1. In via di interpretazione autentica del combinato disposto dell'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), i titolari delle piscine private ad uso collettivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006 in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 della medesima l.r. 8/2006 , non sono soggetti all'obbligo di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.