Legge regionale 14 settembre 2018, n. 51
Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 14 settembre 2018
Art. 8
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in merito al raggiungimento degli obiettivi previsti.
2. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dall’anno 2019, entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente:
a) i risultati emersi in termini di copertura rispetto ai vaccini obbligatori;
b) le informazioni sulle attività di sensibilizzazione rivolte ai genitori e di formazione rivolte al personale sanitario;
c) la segnalazione di eventuali criticità emerse nell’applicazione della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.