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Legge regionale 14 settembre 2018, n. 51

Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 14 settembre 2018

Art. 8
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in merito al raggiungimento degli obiettivi previsti.
2. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dall’anno 2019, entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente:
a) i risultati emersi in termini di copertura rispetto ai vaccini obbligatori;
b) le informazioni sulle attività di sensibilizzazione rivolte ai genitori e di formazione rivolte al personale sanitario;
c) la segnalazione di eventuali criticità emerse nell’applicazione della presente legge.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica, pubblicato sul Burt n. 41 del 17 settembre 2018.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.