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Legge regionale 14 settembre 2018, n. 51

Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 14 settembre 2018

Art. 3
Procedure relative agli adempimenti per gli obblighi vaccinali
1. Le procedure tese a dare attuazione alle disposizioni della presente legge sono ispirate ai principi di semplificazione ed efficienza amministrativa, nonché alla contrazione massima degli oneri a carico dei cittadini interessati.
2. L’acquisizione delle informazioni sullo stato vaccinale dei minori avviene mediante lo scambio diretto di informazioni fra le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati, attraverso la procedura web di consultazione dell’anagrafe vaccinale regionale. (1)

Vedi Avviso di rettifica, pubblicato sul Burt n. 41 del 17 settembre 2018.

3. Qualora dalla consultazione dell’anagrafe vaccinale regionale non risulti adempiuto l’obbligo vaccinale, rimane fermo l’onere per il cittadino di fornire adeguate attestazioni, in conformità alle previsioni normative nazionali.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica, pubblicato sul Burt n. 41 del 17 settembre 2018.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.