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Legge regionale 14 settembre 2018, n. 51

Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 14 settembre 2018

Art. 2
Obblighi vaccinali
1. Il rispetto degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa statale in materia è requisito per l’iscrizione annuale:
a) ai nidi d’infanzia di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
b) ai servizi integrativi per la prima infanzia di cui all’articolo 4, comma 3, della l.r. 32/2002 ;
c) alla scuola dell’infanzia di cui all’Sito esternoarticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'Sito esternoarticolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 ).
2. I responsabili dei nidi d’infanzia, dei servizi integrativi per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia accertano il rispetto degli obblighi vaccinali con l’acquisizione della documentazione prevista dalla normativa statale ai fini dell’iscrizione annuale dei minori. (1)

Vedi Avviso di rettifica, pubblicato sul Burt n. 41 del 17 settembre 2018.

3. Il rispetto degli obblighi vaccinali è requisito per l’ammissione e la permanenza nelle strutture per minori di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). I responsabili delle strutture accertano il rispetto degli obblighi vaccinali con l’acquisizione della documentazione prevista dalla normativa statale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica, pubblicato sul Burt n. 41 del 17 settembre 2018.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.