Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 71
Impianti per natanti
1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti è rilasciata dal SUAP competente per territorio, in conformità a quanto previsto all’articolo 64.
2. Gli impianti per il rifornimento di natanti sono adibiti all’esclusivo rifornimento degli stessi e possono derogare alle caratteristiche tipologiche di cui all’articolo 61.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.