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Legge regionale 24 luglio 2018, n. 40

Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, dell' 1 agosto 2018

Art. 3
Funzioni della programmazione di area vasta. Sostituzione dell’articolo 9 ter della l.r. 40/2005
1. L’articolo 9 ter della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 9 ter - Funzioni della programmazione di area vasta
1. Il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, per l’esercizio della programmazione di area vasta, espleta le seguenti funzioni:
a) predisposizione, in attuazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale e coadiuvato dal comitato tecnico di cui al comma 2, della proposta del piano di area vasta, previa intesa con la conferenza aziendale dei sindaci e con il Rettore dell'università;
b) individuazione, sulla base delle proposte dei dipartimenti interaziendali di area vasta, del fabbisogno formativo e di sviluppo delle competenze;
c) monitoraggio e controllo, anche in corso d’anno, circa le iniziative assunte dalle aziende sanitarie in attuazione della programmazione di area vasta;
d) elaborazione della relazione annuale sullo stato di attuazione dei piani di area vasta. La relazione è approvata con deliberazione della Giunta regionale ed è trasmessa, entro trenta giorni, alla commissione consiliare competente.
2. Presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute è costituto un comitato tecnico per ciascuna area vasta, che coadiuva il direttore della medesima direzione in merito alla programmazione di area vasta e, in particolare, per quanto attiene all’elaborazione della proposta di piano di area vasta di cui all’articolo 23 bis. Il comitato è composto dai direttori generali delle aziende sanitarie e dal direttore generale dell'Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR), nonché, per le rispettive funzioni di valenza regionale, dal direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, dal direttore generale della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e dal direttore generale dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO).
3. In merito alla programmazione di area vasta, il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute si avvale di un nucleo tecnico per le attività di supporto alla programmazione, per le attività di verifica e monitoraggio e per le attività tecnico amministrative. Il nucleo tecnico è composto da personale, anche di qualifica dirigenziale, interno alla direzione regionale competente o alle aziende o enti del servizio sanitario regionale ed opera presso la direzione regionale.
4. La partecipazione agli organismi di cui ai commi 2 e 3 è a titolo gratuito.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.