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Legge regionale 24 luglio 2018, n. 40

Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, dell' 1 agosto 2018

Art. 13
Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 40/2005
1. Il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
1. Il direttore generale delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale è nominato dal Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, Sito esternodel decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'Sito esternoarticolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di dirigenza sanitaria). La Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della commissione preposta alla valutazione dei candidati, nonché le modalità e i criteri di selezione della rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale.
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
2. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 1:
a) per le aziende unità sanitarie locali, previo confronto con la Conferenza aziendale dei sindaci;
b) per le aziende ospedaliero-universitarie, di intesa con il rettore dell'università interessata.
”.
3. Il comma 6 dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
6. Il Presidente della Giunta regionale, prima della scadenza del termine del contratto, può prorogare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, il contratto in scadenza.
”.
4. Il comma 6 bis dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
6 bis. Durante la pendenza del contratto il Presidente della Giunta regionale può, per motivate esigenze organizzative e gestionali, nominare, ad invarianza di retribuzione, il direttore generale presso altra azienda o ente del servizio sanitario regionale, per la residua durata del contratto. Nulla è comunque dovuto al direttore generale, a titolo di indennizzo, a fronte di tale mobilità. La disposizione si applica ai direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, anche con rapporto in essere, in conformità a quanto previsto nei contratti vigenti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria. L'incarico di direttore di azienda sanitaria o ente del servizio sanitario regionale è comunque subordinato al rispetto delle modalità procedurali di cui all'Sito esternoarticolo 2 del d.lgs. 171/2016 .
”.
5. Il comma 7 ter dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
7 ter. Non è consentita la nomina a direttore generale per più di due mandati consecutivi presso la medesima azienda sanitaria o presso il medesimo ente del servizio sanitario regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.