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Legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 12 dicembre 2018

Art. 7
Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) le parole: “
2018 al 2037
” sono sostituite dalle seguenti: “
2020 al 2039
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 86/2014 le parole: “
ciascuno degli anni 2018 e 2019
” sono sostituite dalle seguenti: “
l'anno 2020
”, e le parole: “
bilancio di previsione 2017-2019
” sono sostituite dalle seguenti: “
bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2020
.”.
3. Il comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
4. Ai sensi dell'
articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
), agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 12.500.000,00 annui a decorrere dal 2021 al 2039, si provvede con legge di bilancio.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.