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Legge regionale 10 luglio 2018, n. 35

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali. (1)

Vedi Regolamento 9 aprile 2020, n. 22/R.

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 18 luglio 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;


Vista la risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa CM/Res(2013)67 adottata il 18 dicembre 2013 di revisione del regolamento disciplinante le modalità e le condizioni per il riconoscimento della certificazione di “Itinerario culturale del Consiglio d’Europa;


Vista la legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 dicembre 2006, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 : Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);


Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), in particolare l’articolo 2, comma 2, lettera a);


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);


Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);


Considerato quanto segue:


1. Dal 1987 il Consiglio d’Europa ha promosso il riconoscimento dei cammini quali itinerari culturali di interesse europeo, recuperando all’attenzione collettiva e alla fruizione diffusa quelle vie di comunicazione che nell’antichità hanno storicamente collegato luoghi e comunità per una finalità comune. Dal Camino di Santiago di Compostela fino alla Via Francigena, si è operato un processo congiunto fra istituzioni pubbliche e private per valorizzare l’esperienza dei cammini che i pellegrini compivano nell’antichità con finalità devozionali, e che oggi costituiscono una nuova modalità di fruire il territorio ed il paesaggio, anche con le sue ricchezze architettoniche e culturali secondo il principio della ‘mobilità dolce;


2. Il piano di indirizzo territoriale della Toscana, lo strumento di indirizzo delle politiche di gestione e sviluppo della risorsa territorio e di tutela del paesaggio, riconosce alla mobilità dolce la funzione primaria di valorizzazione paesaggistica di viabilità (o infrastrutture ad essa funzionali) dismesse o in disuso;


3. L’articolo 2, comma 2, lettera a), della l.r. 21/2010 prevede in capo alla Regione l’assunzione di specifici interventi per la valorizzazione “del patrimonio culturale della Toscana, nonché di quello immateriale, conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio, in forme e con modalità corrispondenti ai bisogni di conoscenza ed ai linguaggi della contemporaneità, dei giovani, della scuola, anche attraverso la promozione di itinerari culturali, come ad esempio vie storiche di interesse europeo quali Via Francigena, Vie Romee, Via dei Cavalleggeri, percorsi storici, culturali e di valorizzazione del paesaggio, e la rievocazione degli eventi rilevanti della storia regionale”;


4. La Regione Toscana da anni si è attivata nella promozione della via Francigena quale strumento di nuova attrazione turistica, operando di concerto coi territori interessati per garantire l’accessibilità e la migliore fruizione del percorso, nonché per sostenere le iniziative di ospitalità e di ristoro ad esso necessarie;


5. Da tempo è vivo l’interesse per la valorizzazione di percorsi quali ad esempio quelli che si riconducono all’itinerario individuato come “I cammini di Francesco”, congiungente i luoghi della vita e dell’opera di San Francesco d’Assisi; tanto che, assieme alle altre Regioni territorialmente e storicamente coinvolte (Emilia Romagna, Umbria, Lazio e Marche), si stanno attivando iniziative per la loro valorizzazione, anche in sinergia con le organizzazioni private che per questo fine si sono appositamente strutturate, a livello locale e nazionale, anche in ragione della dimensione spirituale o religiosa che spesso i cammini rivestono per chi li percorre;


6. Si ritiene pertanto opportuno introdurre nella normativa regionale una disciplina del riconoscimento, ai fini della loro valorizzazione e promozione turistica, dei cammini, anche capace di individuare e promuoverne la fruizione turistica, ulteriori cammini rispetto a quelli per cui si stanno realizzando i processi di riconoscimento dello status di itinerario culturale di interesse del Consiglio d’Europa o che di esso risultano già in possesso, nella convinzione che un ampliamento dell’offerta di queste particolari esperienze possa costruire, nella sostenibilità ambientale, una nuova attrattiva turistica per la Toscana;


7. Congiuntamente all’individuazione delle condizioni e delle procedure per il riconoscimento dei cammini cosiddetti locali di interesse regionale, si ritiene necessario introdurre per l’intera platea dei cammini, così come complessivamente definiti in legge, la previsione della loro promozione mediante Toscana promozione turistica;


8. Al fine di informare il Consiglio regionale sull’attuazione della legge, si prevede, con decorrenza dal secondo anno dalla sua entrata in vigore, la predisposizione da parte della Giunta regionale, con cadenza annuale, di un rapporto di monitoraggio sull’attuazione della legge da presentare al Consiglio regionale entro il 30 giugno, redatto con la collaborazione del Tavolo tecnico regionale di coordinamento alla mobilità dolce, appositamente integrato da rappresentanti dei cammini locali di interesse regionale riconosciuti, da rappresentanti delle associazioni finalizzate alla promozione e valorizzazione di itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d’Europa alle quali abbia eventualmente aderito la Regione in forza della presente legge e da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria del turismo e della promozione culturale;


Approva la presente legge:


Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Toscana interviene nella promozione e nella valorizzazione dei cammini presenti nel proprio territorio in attuazione delle finalità dell’articolo 4 comma 1, lettera m), dello Statuto e per incrementare il turismo nel territorio regionale.
2. Ai fini della presente legge per cammini si intendono:
a) gli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio di Europa, in ultimo in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa CM/Res(2013)67 adottata il 18 dicembre 2013 di revisione del regolamento disciplinante le modalità e le condizioni per il riconoscimento della certificazione di “Itinerario culturale del Consiglio d’Europa”;
b) i cammini interregionali, individuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in accordo con le regioni interessate;
c) i cammini per i quali è in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale di cui alla lettera a);
d) i cammini, riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale, in quanto colleganti luoghi fra loro accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente documentate, la cui estensione interessi di norma almeno tre comuni.
3. I cammini di cui al comma 2, lettera d):
a) rientrano nell’attività escursionistica di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);
b) sono suddivisi in tappe di almeno quindici chilometri l’una;
c) sono inseriti nel catasto della rete escursionistica regionale di cui all’articolo 4 della l.r. 17/1998 per le parti collocate in area extra urbana.
4. I cammini di cui al comma 2, lettera d), devono garantire l’accessibilità agli utenti in sicurezza. L’accessibilità comporta l’obbligo dei soggetti responsabili della gestione della viabilità afferenti i cammini, o di parti di essa, di garantire il superamento delle barriere architettoniche per gli utenti con problematiche di deambulazione, quando ciò risulta tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.
5. I cammini di cui al comma 2, lettera d), sono identificati da un logo, definito con il regolamento di cui all’articolo 5.
6. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione può aderire ad associazioni finalizzate alla promozione e valorizzazione di itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d’Europa con le modalità di cui all’articolo 4 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), nonché individuare le associazioni finalizzate alla promozione e valorizzazione dei cammini di cui al comma 2, attraverso l’istituzione di un elenco. Le modalità di iscrizione e cancellazione all’elenco sono definite con il regolamento di cui all’articolo 5.
Art. 2
Riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale
1. La Regione riconosce quali cammini locali di interesse regionale i cammini aventi le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), e comma 3, e ricadenti interamente all’interno del territorio regionale.
2. Il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale avviene a seguito di istanza presentata congiuntamente dagli enti locali territorialmente interessati dai percorsi di cui è chiesto il riconoscimento, anche di concerto con soggetti terzi giuridicamente riconosciuti privi della finalità di lucro ed espressione a vario titolo dei territori interessati. Gli enti locali che hanno ottenuto il riconoscimento sono responsabili della corretta gestione del cammino per le parti di propria competenza territoriale, fatti salvi diversi accordi intercorrenti fra gli stessi e comunicati alla Regione.
3. L’istanza di cui al comma 2, presentata con le modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo 5, contiene in particolare i seguenti elementi:
a) il tracciato del cammino di cui si chiede il riconoscimento e la relativa cartografia;
b) le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico fra i luoghi interessati dal cammino;
c) gli elementi utili a garantire la accessibilità e la fruibilità dei cammini, quali l’indicazione delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza.
4. La Regione valuta l’istanza di riconoscimento avvalendosi del comitato tecnico di cui all’articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 dicembre 2006, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 : Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche), integrato da tre esperti in storia designati, fra i docenti, uno ciascuno dalle Università degli studi di Firenze, di Pisa e di Siena. La partecipazione ai lavori del comitato così integrato avviene a titolo gratuito.
5. Il riconoscimento di cammino locale di interesse regionale è effettuato con decreto dirigenziale della competente struttura della Giunta regionale.
Art. 3
Promozione dei cammini
1. Nell’ambito dell’attività di promozione turistica regionale di cui alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale), la Regione, mediante Toscana promozione turistica, realizza ordinariamente la promozione dei cammini di cui alla presente legge quali strumenti di attrazione turistica per la Toscana.
2. Gli atti di programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), possono prevedere ulteriori misure di promozione dei cammini di cui alla presente legge.
Art. 4
Disciplina dei cammini ricadenti nelle aree naturali protette
1. Gli atti e le attività oggetto della presente legge, destinati ad esplicare i propri effetti all’interno delle aree naturali protette, sono adottati in conformità alle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale agli enti di gestione delle aree suddette.
Art. 5
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione, previo parere degli enti di gestione delle aree naturali protette interessati dai percorsi dei cammini, che definisce in particolare:
a) i contenuti dell’istanza per la richiesta di riconoscimento di cui all’articolo 2, con indicazione della struttura regionale competente in materia alla sua istruttoria;
b) la definizione dei servizi minimi e l’indicazione della frequenza con cui questi devono essere garantiti agli utenti dei cammini locali di interesse regionale lungo l’intero tracciato degli stessi. Per servizi minimi sono da intendersi quelli che garantiscono la fruizione in sicurezza dei cammini locali di interesse regionale, quali punti prelievo acqua potabile, spazi per la sosta temporanea eventualmente attrezzati con tettoie, aree di copertura del servizio di telefonia mobile e, laddove questa assente o non pienamente garantita, postazioni radio per richiesta soccorso;
c) le modalità per una rappresentazione cartografica omogenea dei cammini locali di interesse regionale;
d) la definizione e le modalità di utilizzo del logo unico identificativo dei cammini locali di interesse regionale.
e) le modalità di individuazione delle associazioni, di cui all’articolo 1, comma 6, finalizzate alla promozione e valorizzazione dei cammini.
Art. 6
Monitoraggio sull’attuazione della legge
1. A decorrere dal secondo anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone annualmente ed inoltra entro il 30 giugno al Consiglio regionale un rapporto di monitoraggio sull’attuazione della legge.
2. Per la redazione del rapporto di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale del Tavolo tecnico regionale di coordinamento della mobilità dolce, istituito con decreto dirigenziale 1° marzo 2017, n. 2196 (Istituzione del Tavolo Tecnico Regionale di Coordinamento della Mobilità Dolce), appositamente integrato da un rappresentante di ogni cammino locale di interesse regionale riconosciuto, designato congiuntamente fra i propri amministratori dai comuni territorialmente coinvolti, nonché da un rappresentante di ciascuna delle associazioni di cui all’articolo 1, comma 6, alle quali la Regione abbia eventualmente aderito e un rappresentante designato dalle associazioni di categoria del turismo e della promozione culturale maggiormente rappresentative.


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.