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Legge regionale 10 luglio 2018, n. 35

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali. (1)

Vedi Regolamento 9 aprile 2020, n. 22/R.

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 18 luglio 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;


Vista la risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa CM/Res(2013)67 adottata il 18 dicembre 2013 di revisione del regolamento disciplinante le modalità e le condizioni per il riconoscimento della certificazione di “Itinerario culturale del Consiglio d’Europa;


Vista la legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 dicembre 2006, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 : Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);


Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), in particolare l’articolo 2, comma 2, lettera a);


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);


Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);


Considerato quanto segue:


1. Dal 1987 il Consiglio d’Europa ha promosso il riconoscimento dei cammini quali itinerari culturali di interesse europeo, recuperando all’attenzione collettiva e alla fruizione diffusa quelle vie di comunicazione che nell’antichità hanno storicamente collegato luoghi e comunità per una finalità comune. Dal Camino di Santiago di Compostela fino alla Via Francigena, si è operato un processo congiunto fra istituzioni pubbliche e private per valorizzare l’esperienza dei cammini che i pellegrini compivano nell’antichità con finalità devozionali, e che oggi costituiscono una nuova modalità di fruire il territorio ed il paesaggio, anche con le sue ricchezze architettoniche e culturali secondo il principio della ‘mobilità dolce;


2. Il piano di indirizzo territoriale della Toscana, lo strumento di indirizzo delle politiche di gestione e sviluppo della risorsa territorio e di tutela del paesaggio, riconosce alla mobilità dolce la funzione primaria di valorizzazione paesaggistica di viabilità (o infrastrutture ad essa funzionali) dismesse o in disuso;


3. L’articolo 2, comma 2, lettera a), della l.r. 21/2010 prevede in capo alla Regione l’assunzione di specifici interventi per la valorizzazione “del patrimonio culturale della Toscana, nonché di quello immateriale, conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio, in forme e con modalità corrispondenti ai bisogni di conoscenza ed ai linguaggi della contemporaneità, dei giovani, della scuola, anche attraverso la promozione di itinerari culturali, come ad esempio vie storiche di interesse europeo quali Via Francigena, Vie Romee, Via dei Cavalleggeri, percorsi storici, culturali e di valorizzazione del paesaggio, e la rievocazione degli eventi rilevanti della storia regionale”;


4. La Regione Toscana da anni si è attivata nella promozione della via Francigena quale strumento di nuova attrazione turistica, operando di concerto coi territori interessati per garantire l’accessibilità e la migliore fruizione del percorso, nonché per sostenere le iniziative di ospitalità e di ristoro ad esso necessarie;


5. Da tempo è vivo l’interesse per la valorizzazione di percorsi quali ad esempio quelli che si riconducono all’itinerario individuato come “I cammini di Francesco”, congiungente i luoghi della vita e dell’opera di San Francesco d’Assisi; tanto che, assieme alle altre Regioni territorialmente e storicamente coinvolte (Emilia Romagna, Umbria, Lazio e Marche), si stanno attivando iniziative per la loro valorizzazione, anche in sinergia con le organizzazioni private che per questo fine si sono appositamente strutturate, a livello locale e nazionale, anche in ragione della dimensione spirituale o religiosa che spesso i cammini rivestono per chi li percorre;


6. Si ritiene pertanto opportuno introdurre nella normativa regionale una disciplina del riconoscimento, ai fini della loro valorizzazione e promozione turistica, dei cammini, anche capace di individuare e promuoverne la fruizione turistica, ulteriori cammini rispetto a quelli per cui si stanno realizzando i processi di riconoscimento dello status di itinerario culturale di interesse del Consiglio d’Europa o che di esso risultano già in possesso, nella convinzione che un ampliamento dell’offerta di queste particolari esperienze possa costruire, nella sostenibilità ambientale, una nuova attrattiva turistica per la Toscana;


7. Congiuntamente all’individuazione delle condizioni e delle procedure per il riconoscimento dei cammini cosiddetti locali di interesse regionale, si ritiene necessario introdurre per l’intera platea dei cammini, così come complessivamente definiti in legge, la previsione della loro promozione mediante Toscana promozione turistica;


8. Al fine di informare il Consiglio regionale sull’attuazione della legge, si prevede, con decorrenza dal secondo anno dalla sua entrata in vigore, la predisposizione da parte della Giunta regionale, con cadenza annuale, di un rapporto di monitoraggio sull’attuazione della legge da presentare al Consiglio regionale entro il 30 giugno, redatto con la collaborazione del Tavolo tecnico regionale di coordinamento alla mobilità dolce, appositamente integrato da rappresentanti dei cammini locali di interesse regionale riconosciuti, da rappresentanti delle associazioni finalizzate alla promozione e valorizzazione di itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d’Europa alle quali abbia eventualmente aderito la Regione in forza della presente legge e da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria del turismo e della promozione culturale;


Approva la presente legge:



Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.