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Legge regionale 10 luglio 2018, n. 35

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali. (1)

Vedi Regolamento 9 aprile 2020, n. 22/R.

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 18 luglio 2018

Art. 6
Monitoraggio sull’attuazione della legge
1. A decorrere dal secondo anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone annualmente ed inoltra entro il 30 giugno al Consiglio regionale un rapporto di monitoraggio sull’attuazione della legge.
2. Per la redazione del rapporto di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale del Tavolo tecnico regionale di coordinamento della mobilità dolce, istituito con decreto dirigenziale 1° marzo 2017, n. 2196 (Istituzione del Tavolo Tecnico Regionale di Coordinamento della Mobilità Dolce), appositamente integrato da un rappresentante di ogni cammino locale di interesse regionale riconosciuto, designato congiuntamente fra i propri amministratori dai comuni territorialmente coinvolti, nonché da un rappresentante di ciascuna delle associazioni di cui all’articolo 1, comma 6, alle quali la Regione abbia eventualmente aderito e un rappresentante designato dalle associazioni di categoria del turismo e della promozione culturale maggiormente rappresentative.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.